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PROGETTO DIDATTICO E ANTIVIVISEZIONISTA Torna indietro Questo progetto mira alla diffusione di una corretta cultura riguardo a temi quali rapporto uomo-animale, vivisezione, obiezione di coscienza alla sperimentazione animale nelle università, manipolazione genetica. Prevede cicli di incontri tenuti da esperti in varie realtà (scuole, associazioni, centri…), a livelli differenziati a seconda del contesto e delle fasce di età. Importante a questo proposito la collaborazione e consulenza di organi come la L.I.M.A.V. (Lega Internazionale Medici per l'Abolizione della Vivisezione) per gestire i progetti e promuovere strumenti legislativi in materia antivivisezionista, assolutamente carenti nella nostra comunità. Al momento siamo impegnati nella campagna a sostegno della legge 413 del 1993 per promuovere il diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale nelle università da parte degli studenti. Vita da cani esplica la propria attività antivivisezionista attraverso un comitato scientifico interno e l'adesione a progetti e gruppi di lavoro nazionali e internazionali. NORME SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE LEGGE 12 ottobre 1993, n.413 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Diritto di obiezione di coscienza I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell' esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la loro obiezione di coscienza ed ogni atto connesso con la sperimentazione animale. Art. 2 Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei proffessionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiararto la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificatamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale. Art. 3 Modalità per l' esecizio del diritto L' obiezione di coscienza è dichiarata all' atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell' inizio dello steesso. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento. In sede di prima applicazione della presente legge, l' obiezione di coscienza è dichiarara dall' interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgonoo attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l' obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e agli studenti il loro diritto ad esercitare l' obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l' obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della seguente legge. Art. 4 Divieto di discriminazione Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o do cooperare all' esecuzione della sperimentazione animale. I soggetti che ai sensi dell' articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano dei dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell' ambito delle dotazioni organiche esistenti ad attività diverse da quelle che prevedono la sperilentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale.All' interno dei corsi sono attivate, entro l' inizio dell' anno accadamico successivo all' entata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell' esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all' obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 ottobre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consigli dei Ministri Visto, il Guardiasigilli: CONSO VUOI OBIETTARE? ECCO IL MODULO! |
Vitadacani Onlus - Associazione a tutela dei diritti animali
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