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STATUTO Torna indietro Art.1) E’ costituita un’Associazione animalista senza scopo di lucro denominata: VITA DA CANI - Associazione a tutela dei diritti animali. Art.2) La sede dell’Associazione è in Arese (Mi), Via Mazzini 4. Possono essere costituite sedi secondarie, sezioni e dipendenze, su decisione della sede centrale, in ogni parte d’Italia e dell’estero. Art.3) La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre del 2150. Scopi e finalità Art.4) L’Associazione non ha fini di lucro ed, essendo animata da principi solidaristici, si adopera per perseguire l’utilità sociale. Art.5) L’Associazione, ispirandosi ai principi dell’animalismo, si prefigge come scopo principale di operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti e di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti. Art.6) In particolare, l’Associazione, per la realizzazione dello scopo prefisso, si propone di: intervenire concretamente contro il randagismo e l’abbandono (soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento); intervenire contro la vivisezione; intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento; intervenire contro l’esportazione e l’importazione di animali esotici e d’affezione; promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali; assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio; eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, asl e canili e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, etc. Art.7) Le attività di cui all’articolo precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e volontarie fornite dai propri aderenti. I volontari prestano attività nell’ambito dell’Associazione e tale attività è da intendersi del tutto gratuita. Art.8) L’Associazione è apartitica e apolitica. Risorse economiche Art.9) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: quote associative; contributi di privati; contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni o lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Art.10) Gli esercizi sociali dell’Associazione hanno inizio il giorno 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, la relazione gestionale e il bilancio preventivo, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. I fondi raccolti saranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali. Eventuali avanzi verranno devoluti all’esercizio successivo. I soci Art.11) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi in qualità di soci tutti coloro che abbiano dimostrato sensibilità verso gli scopi e la cultura dell’Associazione. La qualità di socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista dal momento in cui, dopo la comunicazione dell’accettazione, il candidato avrà versato la quota associativa. Art.12) Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione, delibera sull’ammissione dei nuovi soci, ne dà comunicazione ai medesimi e aggiorna il libro soci. E’ facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere le domande di iscrizione. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi di respingere una domanda di adesione, ne dovrà dare comunicazione scritta all’interessato con le motivazioni del provvedimento. Contro la delibera di non ammissione è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci. Art.13) Le quote associative sono deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea dei Soci. Art.14) I soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori, onorari. Sono soci fondatori coloro che presenziano all’atto di fondazione e sono indicati nell’atto costitutivo. I soci fondatori sono vitalizi. Sono soci onorari coloro i quali per particolari benemerenze sono nominati tali dal Consiglio Direttivo, senza corrispondere la quota associativa. I soci onorari hanno la scadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a seconda dei casi. Sono soci sostenitori coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l’Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità. Sono soci ordinari i restanti soci. I soci fondatori e tutti gli altri, ordinari e non, in regola col versamento della quota o con la scadenza fissata nei limiti, hanno diritto di ricevere le pubblicazioni, le informative dell’Associazione e altre comunicazioni e a partecipare a riunioni, convegni e altre manifestazioni organizzate dall’Associazione, nonchè a partecipare all’Assemblea dei Soci. Art. 15) La qualità di socio si perde: per dimissioni; per mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite; per condotta contraria alle finalità dell’Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari; per aver inferto danni materiali e morali all’Associazione stessa. Art.16) L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossigli, fissandogli un termine per presentare le proprie ragioni. Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci. Art.17) La volontà di recedere deve essere comunicata dal socio in forma scritta al Consiglio Direttivo. Art.18) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art.19) I soci sono obbligati: ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione; a versare la quota associativa (ad eccezione dei soci fondatori ed onorari). Art.20) I soci hanno diritto: a partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall’Associazione; a partecipare all’Assemblea dei Soci con diritto di voto; ad accedere alle cariche associative. Gli organi Art.21) Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci Art.22) L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all’anno. Può poi essere convocata in seduta straordinaria in qualunque momento previo avviso comunicante l’ora, il giorno e il luogo dell’incontro nonchè l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione potrà essere perfezionato anche con la sola affissione della convocazione e ordine del giorno nei locali dell’Associazione non occorrendo, in tal caso, alcuna ulteriore formalità. Il Presidente ha l’obbligo di convocare la seduta straordinaria qualora ne riceva richiesta scritta o da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da parte di almeno il 10% dei soci. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è da ritenersi valida
in prima convocazione se è presente almeno il 50% dei soci, in
seconda convocazione qualsiasi sia il numero di soci presente. |
Vitadacani Onlus - Associazione a tutela dei diritti animali
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